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STATUTO

Nuovo STATUTO adeguato alla nuova normativa ed approvato dall'Assemblea Straordinaria del 04-02-2020


 
 
Libera Università per gli Adulti di PAESE APS   
 
ART. 1 – (Denominazione e sede)
L’associazione costituita nell’anno 2005 diventa nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa
in materia, un ente del Terzo Settore APS con la denominazione: “ LIBERA UNIVERSITA’ PER GLI ADULTI DI PAESE APS”
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta , apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione,
in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o,
qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via della Costituzione, n. 3 nel Comune di PAESE (TV). Il trasferimento della sede
legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il logo dell’Associazione è rappresentato da un pozzo in stile veneto con la scritta “fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza”.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle
relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi
più particolari.
L’Associazione potrà aderire in qualità di socio ad altri circoli e/o Associazione aventi scopi analoghi, oppure
partecipare ad Enti con scopi sociali, umanitari e culturali.
ART. 3
(Efficacia ed interpretazione dello statuto)
Lo statuto vincola i soci alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
della organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all’art. 12 delle
preleggi al Codice Civile.
ART. 4 - (Finalità e attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare lo scopo dell’associazione è di promuovere la crescita culturale e l’aggregazione della comunità e la
socialità delle persone.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati sono:
1. Attività prevista alla lett. i) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura nelle sue varie espressioni, di tutela
della salute in particolare delle persone adulte, ed attività di interesse generale di cui al presente articolo,
2. Attività prevista alla lett. u) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017: beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
3. Attività prevista alla lett. k) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale;
4. Attività prevista alla lett. v) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della non violenza,
5. Attività prevista alla lett. w) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali,
nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 conferenze informative e formative dirette ai soci iscritti all’Associazione,
 organizzazione e cura di qualsiasi attività culturale e sociale idonea ad assicurare il perseguimento dei fini
dell’Associazione.
 eventuali erogazioni liberali e solidali a favore di altre associazioni o per fini di pubblica utilità.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse
generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs.
117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
ART. 5 - (Ammissione)
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per
realizzarle. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo
richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo
richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il
numero entro un anno.
Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, condizione sociale e politica, nel pieno rispetto dei
principi democratici.
La qualità di socio si acquista con l’accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo
e con il versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci.
La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni,
motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Si perde la qualità di socio per mancato rinnovo della domanda di iscrizione che ha cadenza annuale, nonché per
motivi connessi al buon andamento dell’Associazione, con decisione motivata da parte del Consiglio Direttivo;
Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
ART. 6- (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
 eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 essere informati sulle attività dell’associazione;
 prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico –
finanziario, consultare i verbali;
 votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. E’ ammessa la delega, solamente in forma scritta e per un
massimo di tre altri soci iscritti;
 esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
 rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
 tenere un comportamento corretto nelle relazioni interne con gli altri soci;
 svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 7
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati
volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,
entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo
forfetario.
ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre, la qualità di socio si perde automaticamente
per mancato rinnovo della domanda di iscrizione che ha cadenza annuale
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La
deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 9
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
 Assemblea degli associati
 Consiglio Direttivo detto anche Organo di amministrazione
 Presidente
 Organo di controllo (eventuale)
 Organo di revisione (eventuale)
ART. 10 - (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso almeno
15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del
giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, pubblicazione sul sito dell’Associazione e mediante
avviso affisso nella sede delle conferenze.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 11 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
 deliberare sul bilancio consuntivo, preventivo e sul bilancio sociale quando previsto, sulle quote annuali dei
Soci, sugli orientamenti generali dell’Associazione;
 eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 deliberare lo scioglimento, la trasformazione, o qualsiasi altra modifica dell'associazione;
 determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
 nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei
loro confronti;
 deliberare sull'esclusione degli associati;
 approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 12 - (Validità Assemblea)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun
associato è portatore fino ad un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza metà più uno dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole
di ¾ dei soci.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal
Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno diritto di voto.
ART. 13 - (Il Consiglio Direttivo)
L’organo di amministrazione, costituito dal Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di 7 ed un massimo
di 11 membri, eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.
Non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso documentato delle spese sostenute.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a
maggioranza dei presenti. L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 nomina fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
 amministra l’associazione,
 attua le deliberazioni dell’assemblea,
 predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione
dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio,
 stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
 disciplina l’ammissione degli associati,
 accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre
dei suoi componenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente. All’inizio di ogni riunione viene
data lettura del verbale della seduta precedente per la sua approvazione.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza.
Il Presidente dell’associazione è il Presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dal consiglio direttivo
assieme agli altri componenti dello stesso.
ART. 14 - (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca
l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; cura
l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.
Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di
amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio
delle sue funzioni.
ART. 15
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
 vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento
 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal
fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto
al relativo registro.
Art. 17 - (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri
organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti
presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
ART. 18 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
 quote associative;
 contributi pubblici e privati;
 donazioni e lasciti testamentari;
 rendite patrimoniali;
 attività di raccolta fondi;
 rimborsi da convenzioni;
 proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 19 - (I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati
mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono
elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 21 - (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, seguendo il
calendario delle attività didattiche. E’ redatto dal Tesoriere ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle
relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e
finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 22 - (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23 - (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del
D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e
sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 24 - (Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs.
117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento
adottato dall’associazione.
ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul
fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.
ART. 27
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 29
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 30
(Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere
incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica
data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 e trovano applicazione le
disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti
con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto
l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.